Introduzione
Che una strada privata sia utilizzata dal pubblico non significa che chi possiede un fondo confinante possa automaticamente aprire un nuovo cancello e usarla come accesso diretto.
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Il caso esaminato
La Cassazione ha esaminato una controversia tra un condominio e proprietari di un fondo confinante che avevano aperto un varco e installato un cancello verso una strada rivendicata dal condominio.
Il principio affermato dal giudice
La Corte ha affermato che la servitù di uso pubblico su una strada privata, giustificata dall’interesse della collettività al collegamento tra vie pubbliche, non comprende automaticamente il diritto dei proprietari frontisti di aprire accessi diretti dai propri fondi, trattandosi di un uso più intenso e diverso.
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Cosa significa nella pratica
Prima di aprire o contestare un accesso è necessario ricostruire la proprietà della strada e il titolo esatto della servitù. L’uso pubblico della via non equivale a un diritto privato di passaggio a favore di ogni fondo confinante.
Approfondimenti correlati
Fonte giurisprudenziale: Corte di Cassazione – Ordinanza n. 14015/2026 del 13 maggio 2026 – Diritto Pratico: https://apps.dirittopratico.it/sentenza/cassazione/roma/2026/14015.html
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