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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942al 31/08/1995

Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato conchiuso. È salva in ogni caso la diversa volontà delle parti. Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano.

Abrogato dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218.

Legge 31 maggio 1995, n. 218

Fonte ufficiale

Commento

Norma abrogata: obbligazioni contrattuali e non contrattuali

L’art. 25 dettava due criteri distinti: per i contratti privilegiava la legge nazionale comune dei contraenti e, in mancanza, la legge del luogo di conclusione, salva la diversa scelta delle parti; per le obbligazioni non contrattuali richiamava la legge del luogo del fatto generatore. La disposizione anticipava due idee ancora centrali nel diritto internazionale privato moderno: autonomia delle parti nei contratti e collegamento territoriale per gli illeciti. Tuttavia la disciplina attuale è profondamente diversa ed è oggi fortemente condizionata dal diritto dell’Unione europea. Il testo è quindi utile come precedente storico, non come regola vigente.

Ratio

La ratio era individuare criteri di collegamento prevedibili per obbligazioni con elementi di internazionalità, riconoscendo già un ruolo all’autonomia delle parti.

Questioni interpretative

Occorre evitare di applicare il testo abrogato a contratti o illeciti attuali, oggi soggetti a regole europee e nazionali successive.

Disposizioni collegate

L. 31 maggio 1995, n. 218.

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