Art. XIII Costituzione

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

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Dispositivo — testo vigente

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 23 ottobre 2002, n. 1)La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 ha disposto la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge costituzionale.
  2. (2)Nota relativa all’articoloTesto dei commi I e II i cui effetti sono cessati dal 10 novembre 2002I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2002-11-10

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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