Art. VII Costituzione

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 22 novembre 1967, n. 2)L’art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 ha abrogato il terzo comma della VII disposizione transitoria e finale.
  2. (2)Nota relativa all’articoloTesto previgente fino al 9 dicembre 1967Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1967-12-10

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — Costituzione