Art. IX Costituzione

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

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Dispositivo — testo vigente

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1948-01-01

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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