Art. 90 Costituzione

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICATITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1948-01-01

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — Costituzione