Art. 88 Costituzione

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICATITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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Dispositivo — testo vigente

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 4 novembre 1991, n. 1)La legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 ha modificato il secondo comma dell’articolo 88 prevedendo l’eccezione al semestre bianco quando esso coincida in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
  2. (2)Nota relativa all’articoloTesto previgente fino al 22 novembre 1991Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1991-11-23

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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