Art. 81 Costituzione

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICATITOLO I - IL PARLAMENTOSEZIONE II - La formazione delle leggi

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Dispositivo — testo vigente

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 20 aprile 2012, n. 1)La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha sostituito l’articolo 81 introducendo il principio dell’equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la disciplina costituzionale del ricorso all’indebitamento.
  2. (2)Nota relativa all’articoloTesto previgente fino al 7 maggio 2012Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2012-05-08

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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