Dispositivo — testo vigente
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 6 marzo 1992, n. 1)La legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 ha sostituito l’articolo 79, attribuendo direttamente alle Camere la concessione di amnistia e indulto con maggioranza qualificata.
- (2)Nota relativa all’articoloTesto previgente fino al 23 marzo 1992L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 1992-03-24
Verificato il 18/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva