Art. 51 Costituzione

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINITITOLO IV - RAPPORTI POLITICI

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Dispositivo — testo vigente

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 30 maggio 2003, n. 1)La legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto al primo comma la previsione secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
  2. (2)Nota relativa all’articoloTesto previgente fino al 26 giugno 2003Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2003-06-27

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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