Dispositivo — testo vigente
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1)La legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 ha inserito il terzo comma dell’articolo 48 relativo all’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e alla circoscrizione Estero.
- (2)Nota relativa all’articoloTesto previgente fino al 3 febbraio 2000Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Decorrenza indicata: 2000-02-04
Verificato il 18/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva