Art. 14 Costituzione

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINITITOLO I - RAPPORTI CIVILI

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Dispositivo — testo vigente

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1948-01-01

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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