Art. 137 Costituzione

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICATITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALISEZIONE I - La Corte costituzionale

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Dispositivo — testo vigente

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1948-01-01

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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