Art. 134 Costituzione

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICATITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALISEZIONE I - La Corte costituzionale

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Dispositivo — testo vigente

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1)La legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 ha modificato l’ultimo alinea dell’articolo 134 eliminando il riferimento alle accuse contro i Ministri.
  2. (2)Nota relativa all’articoloTesto previgente fino al 17 gennaio 1989La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1989-01-18

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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