Art. 124 Costituzione

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICATITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

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Dispositivo — testo vigente

ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3)La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha abrogato l’articolo 124.
  2. (2)Nota relativa all’articoloTesto previgente fino al 7 novembre 2001Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2001-11-08

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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