Dispositivo — testo vigente
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 22 novembre 1999, n. 1)La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ha modificato il secondo e il quarto comma dell’articolo 121.
- (2)Nota relativa all’articoloTesto previgente fino al 5 gennaio 2000Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Decorrenza indicata: 2000-01-06
Verificato il 18/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva