Art. 116 Costituzione

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICATITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

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Dispositivo — testo vigente

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3)La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha sostituito l’articolo 116.
  2. (2)Nota relativa all’articoloTesto originario previgente fino al 7 novembre 2001Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2001-11-08

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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