Art. 114 Costituzione

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICATITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

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Dispositivo — testo vigente

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3)La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha sostituito l’articolo 114.
  2. (2)Nota relativa all’articoloTesto originario previgente fino al 7 novembre 2001La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2001-11-08

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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