Art. 112 Costituzione

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICATITOLO IV - LA MAGISTRATURASEZIONE II - Norme sulla giurisdizione

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Dispositivo — testo vigente

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1948-01-01

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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