Art. 98 c.p.c.

Cauzione per le spese

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Dispositivo — testo vigente

Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, puo' disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi e' fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.

Se la cauzione non e' prestata nel termine stabilito, il processo si estingue. 8

AGGIORNAMENTO (8)(8)

La Corte Costituzionale con sentenza 23-29 novembre 1960 n. 67 (in G.U. 1a s.s. 3/12/1960 n. 297) ha dichiarato "illegittimita' costituzionale dell' art. 98 del Codice di procedura civile, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 3 della Costituzione."

Note

  1. (8)Comma 3(8) AGGIORNAMENTO — comma 3La Corte Costituzionale con sentenza 23-29 novembre 1960 n. 67 (in G.U. 1a s.s. 3/12/1960 n. 297) ha dichiarato "illegittimita' costituzionale dell' art. 98 del Codice di procedura civile, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 3 della Costituzione."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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