Art. 823 c.p.c.

Deliberazione e requisiti del lodo

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Dispositivo — testo vigente

Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed e' quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro puo' chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.

Il lodo deve contenere: 1) il nome degli arbitri; 2) l'indicazione della sede dell'arbitrato; 3) l'indicazione delle parti; 4) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti; 5) l'esposizione sommaria dei motivi; 6) il dispositivo; 7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri e' sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso e' stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo; 8) la data delle sottoscrizioni.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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