Art. 807 c.p.c.

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Compromesso). Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.

La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.p.c.