Dispositivo — testo vigente
Il giudice, davanti al quale e' proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinche' possa intervenire.
Lo stesso ordine il giudice puo' dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 17/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva