Art. 705 c.p.c.

Divieto di proporre giudizio petitorio

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Dispositivo — testo vigente

Il convenuto nel giudizio possessorio non puo' proporre giudizio petitorio, finche' il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita. 63

Il convenuto puo' tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non puo' compiersi per fatto dell'attore.

AGGIORNAMENTO (63)(63)

La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 705, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto".

Note

  1. (63)Comma 3(63) AGGIORNAMENTO — comma 3La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 705, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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