Art. 687 c.p.c.

Casi speciali di sequestro

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Dispositivo — testo vigente

Il giudice puo' ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando e' controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneita' della cosa offerta.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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