Art. 685 c.p.c.

Vendita delle cose deteriorabili

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Dispositivo — testo vigente

In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, puo' ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.

Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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