Art. 676 c.p.c.

Custodia nel caso di sequestro giudiziario

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render piu' sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

Il giudice puo' nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e da' cauzione.

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.p.c.