Art. 620 c.p.c.

Opposizione tardiva

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Dispositivo — testo vigente

Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione e' proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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