Art. 592 c.p.c.

Nomina dell'amministratore giudiziario

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Dispositivo — testo vigente

L'amministrazione giudiziaria dell'immobile e' disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o piu' creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.

All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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