Dispositivo — testo vigente
L'intervento di altri creditori e' regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.
Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 17/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva