Art. 539 c.p.c.

Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento

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Dispositivo — testo vigente

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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