Art. 487 c.p.c.

Forma dei provvedimenti del giudice

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Dispositivo — testo vigente

Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che puo' essere dal giudice stesso modificata o revocata finche' non abbia avuto esecuzione.

Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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