Art. 412 ter c.p.c.

Altre modalita' di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva

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Dispositivo — testo vigente

La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresi' presso le sedi e con le modalita' previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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