Dispositivo — testo vigente
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.
La riassunzione si fa con citazione, la quale e' notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 17/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva