Art. 296 c.p.c.

Sospensione su istanza delle parti

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Dispositivo — testo vigente

Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, puo' disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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