Art. 292 c.p.c.

Notificazione e comunicazione di atti al contumace

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Dispositivo — testo vigente

L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa.... (54) 178

Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito.... 178

Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

Le sentenze sono notificate alla parte personalmente. (47)

AGGIORNAMENTO (47)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 - 28 novembre 1986, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 03/12/1986, n. 250), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del codice di procedura civile ".

AGGIORNAMENTO (54)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 maggio-6 giugno 1989, n. 317 (in G.U. 1a s.s. 14/06/1989, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza".

AGGIORNAMENTO (178)(178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Note

  1. (47)Nota relativa all’articolo(47) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 25 - 28 novembre 1986, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 03/12/1986, n. 250), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del codice di procedura civile ".
  2. (54)Nota relativa all’articolo(54) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 18 maggio-6 giugno 1989, n. 317 (in G.U. 1a s.s. 14/06/1989, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza".
  3. (178)Comma 9(178) AGGIORNAMENTO — comma 9Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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