Art. 280 c.p.c.

Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a se' nel caso previsto nell'articolo seguente.

Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne da tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'art. 176 secondo comma.

Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore e' investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.p.c.