Art. 265 c.p.c.

Giuramento

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Dispositivo — testo vigente

Il collegio puo' ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace. Si applica in tal caso la disposizione dell'articolo 241.

Il collegio puo' altresi' ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si puo' o non si suole richiedere ricevuta; ma puo' anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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