Dispositivo — testo vigente
Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore puo' sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla localita'.
Puo' anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se e' possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 17/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva