Art. 262 c.p.c.

Poteri del giudice istruttore

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Dispositivo — testo vigente

Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore puo' sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla localita'.

Puo' anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se e' possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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