Art. 257 c.p.c.

Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame

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Dispositivo — testo vigente

Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore puo' disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre.

Il giudice puo' anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari puo' disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni gia' interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarita' avveratesi nel precedente esame.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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