Art. 251 c.p.c.

Giuramento dei testimoni

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Dispositivo — testo vigente

I testimoni sono esaminati separatamente.

Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: "consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verita', null'altro che la verita'". Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro". (33) 74

AGGIORNAMENTO (33)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 10 ottobre 1979, n. 117 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1979, n. 284), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, dopo le parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa..." e dopo le parole "consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio..." non e' contenuto l'inciso "se credente"".251

AGGIORNAMENTO (74)(74)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 5 maggio 1995, n. 149 (in G.U. 1a s.s. 10/05/1995, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile: a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle", anziche' stabilire che il giudice istruttore "avverte il testimone dell'obbligo di dire la verita' e delle"; b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "legge la formula: "Consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verita', null'altro che la verita'", anziche' stabilire che il giudice istruttore "lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilita' morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verita' e a non nascondere nulla di quanto e' a mia conoscenza"; c) nella parte in cui prevede: "Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro"".

Note

  1. (33)Nota relativa all’articolo(33) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 10 ottobre 1979, n. 117 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1979, n. 284), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, dopo le parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa..." e dopo le parole "consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio..." non e' contenuto l'inciso "se credente"".251
  2. (74)Comma 5(74) AGGIORNAMENTO — comma 5La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 5 maggio 1995, n. 149 (in G.U. 1a s.s. 10/05/1995, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile: a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle", anziche' stabilire che il giudice istruttore "avverte il testimone dell'obbligo di dire la verita' e delle"; b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "legge la formula: "Consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verita', null'altro che la verita'", anziche' stabilire che il giudice istruttore "lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilita' morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verita' e a non nascondere nulla di quanto e' a mia conoscenza"; c) nella parte in cui prevede: "Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro"".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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