Art. 23 c.p.c.

Foro per le cause tra soci e tra condomini

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio,, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della societa' o del condominio, purche' la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.p.c.