Art. 227 c.p.c.

Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

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Dispositivo — testo vigente

L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non puo' aver luogo prima che siano passate in giudicato.

Se non e' richiesta dalle parti, l'esecuzione e' promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell' articolo 481 del codice di procedura penale.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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