Art. 220 c.p.c.

Pronuncia del collegio

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Dispositivo — testo vigente

Sull'istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.

Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l'ha negata, puo' condannare quest'ultima a una pena pecuniaria non inferiore a lire cinquecento e non superiore a lire diecimila. 2

AGGIORNAMENTO (2)(2)

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".

Note

  1. (2)Comma 3(2) AGGIORNAMENTO — comma 3Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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