Art. 186 c.p.c.

Pronuncia dei provvedimenti

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Dispositivo — testo vigente

Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, da' in udienza i provvedimenti opportuni; ma puo' anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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