Dispositivo — testo vigente
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Art. 1. (Giurisdizione dei giudici ordinari).
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 17/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva