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Dispositivo — testo vigente

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 1. (Giurisdizione dei giudici ordinari).

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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