Art. 73 c.p.

Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie

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Dispositivo — testo vigente

Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo. (1)(1)

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

Note

  1. (1)Comma 2(139) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87: [...] b) l'illegittimità costituzionale dell' art. 73, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui, in caso di concorso di più delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1994-05-05

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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