Dispositivo — testo vigente
Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. (1) (2)(1) (2)
Note
- (1)Comma 1(40) AGGIORNAMENTO — comma 1La Corte Costituzionale, con sentenza 2-19 luglio 1968, n. 110 (in G.U. 1ª s.s. 20/7/1968, n. 184), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 708 del Codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale e a cauzione di buona condotta".
- (2)Comma 1(151) AGGIORNAMENTO — comma 1La Corte Costituzionale, con sentenza 17 ottobre - 2 novembre 1996, n. 370 (in G.U. 1ª s.s. 06/11/1996, n. 45), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Decorrenza indicata: 1996-11-07
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva