Dispositivo — testo vigente
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a sei mesi. (1)(1)
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate. (2) (3) (4) (5)(2) (3) (4) (5)
Note
- (1)Ex comma 2 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 159
Testo previgente del comma 2: “Soggiace all'arresto da diciotto mesi a quattro anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma [704] per cui non è ammessa licenza”
Testo previgente
Soggiace all'arresto da diciotto mesi a quattro anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma [704] per cui non è ammessa licenza
- (2)Comma 2(33) AGGIORNAMENTO — comma 2La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate, se il fatto è commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
- (3)Comma 2(96) AGGIORNAMENTO — comma 2La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
- (4)Comma 2(125) AGGIORNAMENTO — comma 2La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
- (5)Comma 2(233) AGGIORNAMENTO — comma 2Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2023-11-15
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva