Art. 697 c.p.

Detenzione abusiva di armi

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. (1) (2) (3) (4)(1) (2) (3) (4)

Note

  1. (1)Comma 2(33) AGGIORNAMENTO — comma 2La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate, se il fatto è commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
  2. (2)Comma 2(96) AGGIORNAMENTO — comma 2La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
  3. (3)Comma 2(125) AGGIORNAMENTO — comma 2La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
  4. (4)Comma 2(233) AGGIORNAMENTO — comma 2Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2015-04-21

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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